Come e quanto si paga il canone TV in bolletta se attivazione è dopo luglio 2016
Il canone TV in bolletta è previsto a partire dal mese di luglio 2016 per tutti coloro che hanno un’intestazione di contratto della luce con residenza. Come previsto dalla Legge di Stabilità – si tratta di una decisione presa soprattutto per fermare l’evasione di tutte quelle persone che fino ad oggi non hanno pagato il canone pur possedendo apparecchi atti alla visione di programmi tv – a partire da luglio chi ha un contratto residenziale con un’agenzia elettrica deve pagare il canone secondo rate prestabilite ed inserite direttamente nella bolletta della luce.
Ma è così per tutti? Ovviamente no. A parte le eccezioni per cui sono previste le esenzioni, il canone televisivo non è dovuto da chi vive in un nucleo familiare in cui già esso viene pagato da un membro della famiglia. Tuttavia, se dopo il mese di luglio si attiva una nuova utenza elettrica residenziale – magari proprio perché si è cambiato casa – il pagamento del canone viene addebitato nella prima bolletta disponibile successiva alla data prevista dalle norme.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito le regole e le procedure redigendo una circolare ad hoc per i contribuenti. A spiegare come richiedere l’esenzione, oppure a recuperare la tassa addebitata due volte ci pensano i funzionari attraverso la sezione del sito dell’Agenzia dedicata alle domande frequenti.
L’importo è variabile a seconda della data di attivazione di un contratto: sarà l’azienda a calcolare direttamente le rate dovute anche se l’attenzione deve essere sempre alta per verificare che la bolletta sia stata emessa correttamente e nel rispetto delle norme stabilite.